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Archivio Verbali assemblee |
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Lo statuto |
ART. 1
In data 10 settembre 2003 è costituita l’associazione sportiva rugbistica denominata “QUEI de VIORBA”, associazione apolitica e senza scopo di lucro.
La finalità dell’associazione è la partecipazione ai tornei rugbistici amatoriali e promuovere la pratica del Rugby ad ogni livello.
L’associazione assume la forma giuridica di “Associazione non riconosciuta ai sensi Art, 36 e 38 del Codice Civile”.
ART. 2
L’associazione “QUEI de VIQRBA” ha sede a Villorba (31050 - TV) in Via Montello n. 9, presso il Sig. Bellinato Giuliano.
Il codice fiscale dell’associazione è: 94108570261.
ART. 3
I colori sociali dell’associazione sono giallo e blu.
ART. 4
L’associazione, creata da un gruppo di soci fondatori, è composta da un gruppo di amici definiti “soci”.
ART. 5
Sono soci tutti coloro che partecipano alle attività dell’associazione, previa iscrizione alla stessa.
Possono far parte dell’associazione le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.
La validità della qualità di socio è subordinata all’accoglimento da parte del consiglio direttivo il cui giudizio è inappellabile.
I soci si impegnano al versamento della quota associativa mensile nell’entità e nei tempi stabiliti dal consiglio direttivo.
ART. 6
La qualità di socio si perde per:
- morte:
- dimissione volontaria:
- morosità protrattasi per oltre sei mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa;
- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell’Associazione o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
ART. 7
Sono organi dell’Associazione:
- L’Assemblea Generale dei Soci.
- Il Consiglio Direttivo.
ART. 8
L’Assemblea Generale dei Soci si riunisce ordinariamente una volta all’anno nel mese di giugno.
L’Assemblea dei soci può essere convocata straordinariamente su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei soci o di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.
Partecipano all’assemblea ed hanno diritto al voto tutti i soci in regola con il versamento
della quota associativa degli ultimi 11 mesi.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione con la presenza di qualsiasi numero di soci.
L’Assemblea delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, dei presenti aventi diritto al voto.
L’Assemblea elegge il consiglio direttivo composto da 7 membri, approva il bilancio annuale e la relazione sull’attività svolta.
ART. 9
11 Consiglio Direttivo, formato da 7 componenti, è l’organo esecutivo dell’Associazione.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno ogni anno, nella prima riunione dopo l’Assemblea
ordinaria, il Presidente, il Vice Presidente ed assegna gli incarichi di Cassiere e Tesoriere.
Tutte le cariche sociali vengono prestate a titolo gratuito.
Il Consiglio Direttivo dura in carico un anno ed i suoi componenti possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente almeno una volta all’anno entro 30 giorni dall’Assemblea Generale dei Soci.
Il Consiglio Direttivo si riunisce inoltre su convocazione del Presidente o di almeno 3 dei suoi componenti.
Il Consiglio Direttivo è costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.
Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.
In particolare, esso:
- stabilisce il programma annuale di attività dell’Associazione e prende tutte le decisioni necessarie per adempierlo:
- redige annualmente i bilanci consuntivo e preventivo;
- autorizza il Presidente a firmare gli atti riguardanti l’Associazione;
- delibera sulle domande d’associazione di nuovi soci;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- prepone incaricati o commissioni allo svolgimento di determinate attività sociali o amministrative;
- delibera in ordine all’entità della quota associativa annuale ed alla modalità di versamento della stessa,
- delibera sulle modalità di gestione dei depositi finanziari;
- delibera la variazione della sede sociale;
- delibera sulle modifiche allo statuto.
ART. 10
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione verso terzi ed in giudizio. Esegue i deliberati dell’Assemblea Generale dei Soci, convoca e presiede la riunione del Consiglio Direttivo, formula gli ordini del giorno, presenta all’Assemblea la relazione sull’attività svolta.
Nel caso di impossibilità del Presidente le funzioni vengono svolte dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano.
ART. 11
L’Associazione ha durata illimitata, lo scioglimento deve essere deliberato dall’Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto al voto.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento deve anche indicare la destinazione del fondo sociale nel caso Io stesso presentasse un saldo in attivo.
Il fondo potrà essere devoluto esclusivamente a beneficio di Enti od Associazioni aventi finalità similari a quella disciolta.
ART. 12
La posizione dei giocatori è regolata dalle norme emanate dalla federazione Italiana Rugby nonché da quelle contenute nel regolamento interno dell’associazione.
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Verbali assemblee
Verbale assemblea del 28 Giugno 2008
Verbale Consiglio direttivo del 2 Luglio 2008
Verbale assemblea del 26 Giugno 2009
Verbale Consiglio direttivo del 15 Luglio 2009
Verbale Consiglio direttivo del 21 Gennaio 2011



